Il caso Milano
«I pm Boccassini e Colombo vanno puniti»
Caso Sme, azione disciplinare del pg della Cassazione. L’accusa: non diedero il fascicolo 9520 agli ispettori dopo l’esposto di Previti
MILANO -Ilda Boccassini e Gherardo Colombo sarebbero pm «immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato», al punto da «compromettere il prestigio e la credibilità dell’ordine giudiziario»: è con questo capo d’incolpazione che la Procura generale della Corte di Cassazione, su iniziativa del ministro della Giustizia del governo Berlusconi dopo l’esito dell’ispezione originata nella primavera 2003 dall’esposto di Cesare Previti (coimputato del premier), ha promosso un procedimento
disciplinare a carico dei due pm milanesi, che rappresentano l’accusa nello stralcio del processo Sme in cui il presidente del Consiglio è imputato di corruzione di giudici.
«IL RIFIUTO» - L’avvio dell’azione disciplinare da parte della Procura generale di Cassazione, che in questi casi svolge il ruolo di pubblico ministero, è firmato dal pg Antonio Siniscalchi e motivato dall’ipotesi che i due pm abbiano «reiteratamente e illegittimamente opposto il segreto investigativo all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia». Quando? Quando il 15 e 19 aprile, il 6 maggio e 4 giugno 2003 rifiutarono di mostrare agli ispettori Arcibaldo Miller e Ciro Monsurrò il contenuto del fascicolo 9520/96, «contenitore» dal quale sono stati via via stralciati i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme (e nel quale Previti sostiene siano «occultate» dalla Procura «prove a discarico»). Di qui l’accusa d’aver «violato il dovere di correttezza e leale collaborazione nei confronti di un organo istituzionale», mossa ai due pm che nel primo grado dei tre processi hanno ottenuto la condanna di giudici (Squillante e Metta) ritenuti corrotti da avvocati (Previti, Pacifico e Acampora) nell’interesse dell’azienda (Fininvest) di Berlusconi.
CONTRORDINE -L’azione disciplinare non arriva ora, all’indomani delle motivazioni della sentenza Sme, ma sarebbe stata comunicata già a fine febbraio dal pg della Cassazione al procuratore generale di Milano, Mario Blandini. Peraltro proprio Blandini, pur sollecitato prima dal ministro Castelli e poi dai legali di Previti sulla scorta dei rilievi degli ispettori, nel luglio 2003 ritenne che non ci fossero elementi per avocare (cioè per togliere ai due pm) il fascicolo 9520. Pure il Csm, investito della questione, si pronunciò per la «legittimità» del comportamento adottato dai pm milanesi nei confronti degli ispettori. E anche la Procura di Brescia il 12 novembre scorso ha chiesto l’archiviazione dei due pm dell’accusa di abuso d’ufficio nata dalla denuncia di un dirigente umbro di Forza Italia.
PRECEDENTI -Colombo e Boccassini devono dunque prepararsi ad aggiornare il pallottoliere delle pendenze nelle quali sono incappati da quando istruiscono questi processi: chiamati a discolparsi da ripetuti esposti al Csm, esaminati da più ispezioni ministeriali, indagati e archiviati dalla Procura di Brescia per attentato ai diritti costituzionali (su denuncia di Berlusconi) e appunto per abuso d’ufficio, indirettamente sfiorati anche dall’indagine (pure archiviata con il proscioglimento di due poliziotti) della Procura di Perugia sull’intercettazione al bar Mandara. Un tabellino al quale Boccassini può aggiungere di essere stata indagata per calunnia (e archiviata) dalla Procura di Genova dopo le false rivelazioni del «pentito» Angelo Veronese che le aveva attribuito pressioni volte a danneggiare l’ex collega (e deputata di Forza Italia) Tiziana Parenti.
GLI EFFETTI - L’azione disciplinare (che può comportare il trasferimento d’ufficio e concludersi con l’ammonimento, la censura, la perdita di anzianità o la rimozione) è coltivata dalla Procura Generale della Cassazione che svolge l’istruttoria, interroga il magistrato incolpato e poi chiede o l’archiviazione o il giudizio disciplinare. A decidere è l’apposita sezione del Csm, composta da due membri laici (eletti dal Parlamento) e quattro togati (un magistrato di Cassazione, due giudicanti e un requirente).
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