Legge Urbani
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Discussione: Legge Urbani

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  1. #1
    No Pain No Game L'avatar di ceco7
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    Esclamazione Legge Urbani

    Ragazzi vorrei portarvi all'attenzione il decreto leggew che è stato emanato in giornata su proposta del ministro Urbani, inerente al p2p:


    Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate

    1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis):
    "a-bis) in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;".

    2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

    "3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l'uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.

    4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".

    3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

    4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.

    5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.

    6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

    7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.


    Inutile dire la gravità della situazione.
    Se siete contrari a tale decreto e non vorreste venga approvato Vi invito ad esprimere la vostra presa di posizione al seguente indirizzo:

    no-urbani.plugs.it/index.php

    Grazie per l'attenzione

  2. #2
    ISWT - Ad Vitam Aeternam L'avatar di red.devil
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    l'han già segnalata il 1000 sta storia..

  3. #3
    Bannato L'avatar di eVolved pOrcO
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    Penso che questo emendamento sia giusto.

    Se non utilizzate illegalmente il software p2p non avrete problemi...

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