Ecco, in sintesi, la nuova Costituzione votata dal Senato:
PARLAMENTO: E' composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.
DEPUTATI E SENATORI, UN TAGLIO ALL'ORGANICO: Si riduce il numero dei parlamentari (di circa il 23 per cento). I deputati scendono da 630 a 500, i senatori da 315 a 252. Restano 18 (ma saranno tutti deputati) i parlamentari eletti dagli italiani all'estero.
I DEPUTATI A VITA: prendono il posto dei senatori a vita e scendono da cinque a tre.
UNA VENTATA DI GIOVENTU': Si abbassa il limite d'età per poter varcare i portoni dei palazzo della politica: basterà aver compiuto 21 anni (ora ne servono 25) per entrare a Montecitorio e 25 (invece di 40) a palazzo Madama.
SENATO FEDERALE: La 'Camera alta' è forse il luogo dove il restyling istituzionale è maggiormente visibile. I senatori saranno eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi consigli. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d'Aosta ne spettano rispettivamente due e uno). Ai lavori del Senato partecipano, ma senza poter votare, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
LA DURATA DELLA LEGISLATURA: La Camera è eletta per 5 anni. I senatori eletti in ciascuna regione restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo consiglio regionale.
ALLE OPPOSIZIONI LE COMMISSIONI DI GARANZIA: Esponenti dei gruppi di opposizione presiederanno le commissioni o i comitati con compiti di ispettivi, di controllo e di garanzia.
CAMBIA L'ITER DELLE LEGGI: Sparisce il bicameralismo perfetto che ha funzionato fino ad oggi. La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, difesa, giustizia, ecc.) Il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta a Montecitorio.
Il Senato esamina leggi che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia allo Stato che alle Regioni. La Camera puo' proporre modifiche ma e' il Senato ad avere la parola definitiva.
PER ALCUNE MATERIE UN CAMMINO AD HOC: Alcune questioni quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali (che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), Senato e Camera legiferano alla pari. Se non trovano l'accordo entra i campo una terza assemblea, una commissione mista i cui 60 componenti sono indicati dai presidenti delle due Camere.
LA DEVOLUTION: Alle regioni viene affidata la legislazione ''esclusiva'' per quanto riguarda l'assistenza e l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, la polizia amministrativa regionale e locale.
CLAUSOLA DI INTERESSE NAZIONALE: Il governo puo' bloccare una legge regionale se ritiene che pregiudichi l'interesse nazionale: invita la regione a cancellarla ma se la risposta e' negativa sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che ha 15 giorni di tempo per annullarla.
REFERENDUM CONFERMATIVO SEMPRE POSSIBILE: Il referendum sulle leggi costituzionali sara' sempre possibile anche quando i testi vengono approvati dal entrambe le Camere con un'ampia maggioranza nella seconda votazione (i due terzi dei componenti).
UN PRESIDENTE GIOVANE: Al Quirinale potrà entrare anche chi ha solo 40 anni. (oggi ne servono 50). Resta sempre in carica 7 anni.
I POTERI DEL QUIRINALE: Il presidente della Repubblica rappresenta la nazione, e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica. E' eletto da un'assemblea formata da deputati, senatori, presidenti delle Regioni, e da due delegati per ciascun consiglio regionale. Il capo dello Stato, rispetto ad oggi, perde qualche potere. Il piu' importante: quello di sciogliere le Camere e di dare l'incarico di formare il governo. Puo' inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, nomina i funzionari dello Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente, puo' concedere la grazia,
IL PREMIER: E' la figura centrale del governo . I suoi poteri aumentano notevolmente. Non ha piu' bisogno della fiducia della Camera per insediarsi (ma solo un voto sul programma). La sua legittimazione avviene al momento dell'elezione, che e' di fatto una elezione diretta. I candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o piu' liste di candidati a deputati). Sulla base del risultato elettorale il Capo dello Stato deve nominare premier il candidato della coalizione vincente. Il premier e' un vero capo del governo, determina (e non piu' dirige) la politica dell'esecutivo e ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di sciogliere la Camera.
SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORMA ANTIRIBALTONE: Se il premier decide di sciogliere la Camera, i deputati della maggioranza possono reagire presentando una mozione di sfiducia che deve indicare anche il nome del nuovo premier. Per salvarsi dalla sfiducia, il premier non potra' contare sul voto delle opposizioni: se si verificasse un caso del genere sarebbe costretto ugualmente alle dimissioni. Dunque sono impossibili i ''ribaltoni'', cioe' i cambi di maggioranza durante la legislatura.
IL CSM: I componenti del Consiglio superiore della magistratura vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale.
LA CORTE COSTITUZIONALE: I giudici che la compongono sono sempre 15 ma salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare: quattro ne nomina il Senato federale e tre la Camera. Il presidente della Repubblica ne nomina altri quattro (uno in meno di oggi), mentre gli ultimi quattro sono indicati dai magistrati.
IL TIMING, RIFORMA A REGIME: Una parte della riforma entrera' in vigore subito dopo il referendum: eleggibilita' e immunita' dei parlamentari, eta' per il Quirinale, Authority (che entrano cosi' in Costituzione),federalismo, interesse nazionale. Una seconda parte andra' in vigore solo a partire dal 2011: Senato federale, iter delle leggi, nuovi poteri del presidente della Repubblica, premierato. Un'ultima parte della riforma andra' in vigore ancora piu' tardi, nel 2016 (5 anni dopo l'elezione del primo Senato Federale): riduzione dei parlamentari, eta' per essere eletti alla Camera, contestualita' tra elezione del Senato federale e dei consigli regionali.