Art. 2 - Programmazione televisiva
2. Nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00, le aziende televisive devono prestare particolare attenzione affinché i programmi e la pubblicità trasmessi non contengano elementi oggettivi di pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori e non risultino in contrasto con i principi indicati all’art. 1. La medesima attenzione particolare deve essere rivolta a tutta la programmazione destinata ai minori e alla pubblicità in essa contenuta, in qualsiasi fascia oraria essa sia trasmessa.
Praticamente ci dicono che la fascia oraria protetta va dalle 16.00 alle 19.00. Ora vediamo il comma successivo cosa ci dice
3. Nella fascia oraria dalle 20.00 alle 22.30, considerata l'elevata presenza di minori, le aziende televisive devono tendere verso una programmazione di buona qualità e i cui contenuti siano il più possibile consapevoli e rispettosi di tale presenza.
Può essere anche un ragionamento giusto se non per il fatto che esistano anche gli adulti e questi magari vogliono vedere programmi a loro adatti inoltre su una delle reti principali viene tutte le sere trasmesso un programma adatto ai minori come da comma seguente quindi basta cambiare canale
4. Le aziende televisive con più di una rete s’impegnano a favorire, soprattutto nelle ore di maggiore ascolto (prime time), la trasmissione su almeno una rete di un programma adatto a una fruizione familiare.
Art. 4 - Promozione e pubblicità
1. Nei 15 minuti precedenti e successivi ai programmi per minori non devono essere trasmesse sequenze, compresi promo e trailer, che turbino tale utenza. Non capisco come un trailer o una pubblicità può turbare qualcuno sopratutto in ragione del fatto che i doppi sensi si capiscono o non si capiscono e nel primo caso vuol dire che c'è stata informazione autodidatta
2. La pubblicità in qualunque forma e modo effettuata all'interno dei programmi specificamente destinati ai minori non dovrà riguardare alcolici, medicinali e servizi telefonici a valore aggiunto, a carattere di intrattenimento o conversazione (così come definiti dalle norme vigenti in riferimento ai servizi audiotex). Le aziende televisive s’impegnano a non accettare messaggi rivolti ai minori che pubblicizzino prodotti per loro pericolosi e a favorire messaggi pubblicitari rispettosi della personalità del minore sia durante la fascia oraria protetta sia durante ogni altra programmazione dedicata ai minori. Così cercano di salvaguardare i bambini dall'alcool? A me sinceramente sembra una boiata visto che questi bambini saranno i primi che lo proveranno spinti da amici e comunque ad un età adolescenziale e magari di nascosto dai genitori, per la cosa dei servizi telefonici sono abbastanza daccordo visto che riescono a spillare fior di quattrini ai ragazzini
Art. 5 - Attività di formazione e sensibilizzazione
1. Le parti s’impegnano a promuovere, attraverso varie iniziative (corsi, convegni, ricerche, pubblicazioni, trasmissioni tv,…) attività di formazione che stimolino e accrescano nei minori e negli adulti capacità critiche e selettive nella fruizione televisiva.
Basta guardare il televideo o una qualsiasi guida tv e si trova riportati le indicazioni del bollino verde giallo o rosso tra l'altro riportato nell'articolo 6
2. Le parti s’impegnano a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa al tema del rapporto tv e minori, affinché l'utenza adulta e, in particolare, le famiglie possano contribuire alla maturazione etica e socio-culturale dei minori in rapporto al mezzo televisivo.
Qua dico solo una cosa vivi e lascia vivere alla fine mi sembra un oppressione
Art. 6 - Informazione su programmi e palinsesti
1. Le aziende televisive s’impegnano a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e/o specializzata i programmi dedicati ai minori.
Vedi commento per l'articolo 5 comma 1
2. Le aziende televisive s’impegnano a dare esauriente, preventiva informazione dell’intera programmazione a mezzo stampa e/o internet e a rispettare gli orari della programmazione così come indicati.
I metodi di pubblicazione delle informazioni citate nel comma precedente