1-2) PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI
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Con questi due quesiti si intende rendere più agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria (indiretta) nei confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme di diritto o nella valutazione dei fatti e delle prove.
QUESITO 1
Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 2, comma 2 che recita: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove?
QUESITO 2
Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5?
3) PER IL RIENTRO NELLE FUNZIONI PROPRIE DEI MAGISTRATI FUORI RUOLO
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Si intende porre un freno al fenomeno dei cosiddetti “fuori ruolo”, ossia a quei magistrati collocati presso gli uffici legislativi dei gabinetti ministeriali, garantendo con ciò la separazione dei poteri ed eliminando la commistione tra magistratura e alta amministrazione.
QUESITO 3
Volete voi che siano abrogati:
- il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”, limitatamente al Capo X recante “Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.” e all’art. 210 recante “Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali”;
- il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, limitatamente all’art. 18 recante “Incarichi dirigenziali”, limitatamente: – al comma 1, limitatamente alle parole “i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative”; – al comma 2 limitatamente alle parole “ed i magistrati della giurisdizione ordinaria”; e all’art. 19 recante “Magistrati”;
- la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: – al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.
- la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale ”;
- la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”
- il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”
- il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : – al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. [...]
– al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, [...]
4) CONTRO L’ABUSO DELLA CUSTODIA CAUTELARE
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Spiegazione quesito
Lo strumento della custodia cautelare in carcere ha subìto una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, a vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Con questo referendum si intende quindi limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza definitiva.
QUESITO 4
volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni?
5) PER L’ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO
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Spiegazione quesito
Abolire il carcere a vita significa superare il concetto di pena come vendetta sociale. In molti Paesi europei, e non solo europei, l’ergastolo non è previsto neppure come ipotesi. Quello che deve essere chiaro, al di là delle opinioni politiche e personali, è che la nostra Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E il ‘fine pena mai’ è incompatibile con questo principio costituzionale.
QUESITO 5
Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all’articolo 17, comma 1, n. 2 che recita “l’ergastolo;” e all’articolo 22?
6) PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI
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Spiegazione quesito
Il modello processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore.
QUESITO 6
Volete voi che siano abrogati:
- il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150″, limitatamente a:
– articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”;
– articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. [...]
- articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale [...]
- il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo
192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della
magistratura”?”