cerberus
Ecco, appunto... era la separazione delle cose che mi sfuggiva.
Quindi ricapitoliamo... rendite finanziarie =/= compravendita di immobili (
immagino quindi che il guadagno proveniente da compra vendita di immobili sia tassato regolarmente, giusto? )
L'art. 1 c. 496 della Legge Finanziaria 2006 ha stabilito, in caso di cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni e di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che all'atto della vendita, su espressa richiesta del venditore resa al notaio, venga applicata sulla plusvalenza realizzata un'imposta sostitutiva all'Irpef del 12,50%.
Sarà compito del notaio adoperarsi affinché l'imposta venga versata e dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'atto di vendita.
Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha già provveduto ad istituire un nuovo codice tributo, il 1107, per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.
Ai sensi dell'art. 67 c. 1 del Tuir l'imposta sostitutiva non si applica sulle cessioni di aree lottizzate o sulle quali sono stati effettuati interventi per renderle edificabili
News del 20-01-2006 - scritta da: Il Sole 24 Ore