FrankSpaghetti
lo scandalo sono gli arresti domiciliari, non il contratto.
Sono d'accordo.
Bisognerebbe leggere il dispositivo della sentenza, però dei dubbi riguardo la pena ci sono.Mi sembra che la condanna sia stata di sei anni con l'aggravante della colpa cosciente.Sotto i casi previsti dalla legge per concedere la detenzione domiciliare.
Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 O.P.
Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi:
donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 bis O.P.
Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando:
non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale;
l’applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità specificati nell’art. 4 bis O.P..
Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 ter O.P.
Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell’artt. 146 e 147 del c.p..
Casi di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (art.146 c.p.):
donna incinta;
donna che ha partorito da meno di sei mesi;
persona affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell’art. 286 bis, del c.p.p..
Casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 c.p.):
presentazione di una domanda di grazia
condizione di grave infermità fisica
donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.