Giuro, in tutta onestà, di aver riletto più volte il post qui sopra. Eppure continuo a non capire cosa ci sia realmente alla base di quelle parole. Mi paiono come al solito fuori luogo, pacchiane, dedite solo a crear provocazione.
La frase che mi viene inopinatamente incriminata è la seguente:
obiter.dictum
Definire il valore lavoro come diritto, non implica affatto presupporre che esso debba essere "elargito" come i dolciumi.
Peccato che questa frase venga totalmente estrapolata dal contesto, e soprattutto, dall'affermazione a cui era riferita, con risultati pressochè disastrosi.
Il ragionamento chi si chiosava è, infatti, il seguente:
IL CONTE
Se la fondi sul lavoro pressuppone che qualcuno ti debba dare il lavoro, come se fosse un diritto e non un dovere cercarselo.
Di qui la mia precisazione, che puntualizza che il definire il valore
lavoro come diritto non presupponga affatto assumere che esso divenga passivamente mercè di scambio, senza che dietro l'ottenimento dello stesso non vi sia la buona fede e l'attivismo del cd.
bravo cittadino. In sostanza, definire il lavoro come diritto non implica che "qualcuno ti debba dare il lavoro", per citare letteralmente IL CONTE, anche se lo stesso valore-lavoro è tutelato giuridicamente. Non si può ridurre il concetto di lavoro a bieca e sterile pretesa.
Bene, da questa mia precisazione scaturisce qualcosa che non riesco a definire:
L33T
facoltà, giuridicamente tutelata, di operare proprie scelte e di esigere che altri mettano in atto o si astengano da un determinato comportamento: il d. di voto, il d. alla quiete pubblica
-
facoltà assicurata dalla legge di manifestare o mettere in atto una determinata volontà o di esigere che altri agiscano in un dato modo o si astengano da un dato comportamento
-
interesse tutelato dalla legge mediante la garanzia di una diretta utilità sostanziale
Un diritto legalmente riconosciuto, per definizione, deve essere tutelato. Finchè si parla dei diritti di prima generazione questa tutela si configura come l'astensione dello stato dal compiere certe azioni. Per i diritto sociali, quali il diritto al lavoro, serve però qualcosa di più: l'azione dello stato che promuova "le condizioni che rendano effettivo questo diritto", come si legge nell'articolo 4.
Non è vero perciò che:
Citazione: Definire il valore lavoro come diritto, non implica affatto presupporre che esso debba essere "elargito" come i dolciumi.
Lo implica eccome.
Magari nell'ottica, più generale, di "garantire lo sviluppo dei valori personalistici e comunitari nei confronti dell'intero consorzio umano", come scrivi genericamente poco dopo con una certa incoerenza. Ma comunque mediante una politica che del lavoro garantisca la disponibilità, sic et simpliciter, a chiunque ne faccia richiesta.
Spero che adesso sia più chiaro, a dispetto dei palesi limiti del mio discorrere. Prometto che in futuro ti osserverò per migliorare.
Che dire, non manca la fantasia.
A corroborare la mia tesi (quella per cui l'atto di
elargire diritti non sia affatto l'effetto voluto dai padri costituenti) sta l'eminente opera di un filosofo del diritto, tale
Hohfeld.
Questi ideò uno schema (detto
Tavola di Hohfeld) che si fondava sull'inter-relazione tra i diversi diritti soggettivi-attivi presenti all'interno di qualsiasi ordinamento moderno (es. concetto di proprietà, di credito, di integrità fisica, il concetto di lavoro stesso, e così via), dimostrando come a ciascuno di essi corrispondesse
necessariamente una fattispecie di
dovere o di
soggezzione, tali da portare il legislatore all'attento bilanciamento razionale di diritti e doveri, giacchè forte era la consapevolezza che elargendo gratuitamente diritti, si gravava la società di altrettanti obblighi.
Ma ripeto. Si è presa in analisi la mia frase al di fuori di
qualsiasi contesto, travisando non solo le mie parole, ma l'intero topic.
Passo ad una veloce analisi.
L33T
facoltà, giuridicamente tutelata, di operare proprie scelte e di esigere che altri mettano in atto o si astengano da un determinato comportamento: il d. di voto, il d. alla quiete pubblica
-
facoltà assicurata dalla legge di manifestare o mettere in atto una determinata volontà o di esigere che altri agiscano in un dato modo o si astengano da un dato comportamento
-
interesse tutelato dalla legge mediante la garanzia di una diretta utilità sostanziale
Uhm, sembrerebbe che queste definizioni non avallino affatto la tua ipotesi, ma paradossalmente vi si rivoltino contro, giacchè
nessuno ha mai negato che il lavoro, in quanto costituzionalmente garantito, vada tutelato. Sarebbe
in re ipsa un paradosso, poichè appunto affermai che lo stesso è costituzionalmente garantito. A dimostranza di ciò, esiste infatti una prolifica normativa, attualmente vigente, sulla tutela del posto di lavoro (la celebre 626/94); più altrettante normative sulla tutela del lavoro minorile (le più importanti sono alcune circolari amministrative emanate dal 1999 al 2001).
Tuttavia si insiste...
L33T
Un diritto legalmente riconosciuto, per definizione, deve essere tutelato.
Vd.
supra.
L33T
Per i diritto sociali, quali il diritto al lavoro, serve però qualcosa di più: l'azione dello stato che promuova "le condizioni che rendano effettivo questo diritto", come si legge nell'articolo 4
obiter.dictum
[...] lo Stato debba necessariamente adottare una funzione strumentale di garanzia e di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari nei confronti dell'intero consorzio umano.
.
L33T
Ma comunque mediante una politica che del lavoro garantisca la disponibilità, sic et simpliciter, a chiunque ne faccia richiesta.
Nessuno, ribadisco, ha mai negato che lo Stato
non debba garantire la disponibilità del valore-lavoro a chi ne faccia richiesta, poichè, ripeto per l'ennesima volta, esso è
in re ipsa costituzionalmente garantito.
Il discorso è molto più semplice. Il valore-lavoro deve essere garantito se
a monte sussiste un desiderio concreto ed attivo del cittadino al conseguirlo efficacemente. In definitiva, il lavoro non può divenire una "pretesa", alla stregua di dolcetti il giorno di Natale da distribuire a destra e a manca, se dietro non vi si nasconda la volontà consapevole e responsabile di poterlo pragmaticamente conseguire. E' lapalissiano che se un diritto è riportato in un trattato costituzionale, debba poi essere tutelato, ma ciò non implica che vi si possa riferire a mo' di pretesa, come da me puntualizzato.
Inopinatamente, su questo elemento è prevalsa una sterile critica nei miei confronti.
Tristemente, si trattava, banalmente, di questo.
L33T
Prometto che in futuro ti osserverò per migliorare.
Disponibile anche in privato.