ARTICOLO 13
FORMAZIONE GRADUATORIE DI MERITO
Le graduatorie di merito per ciascun corso di laurea verranno stilate sommando il punteggio ottenuto nei singoli quesiti.
L’ordine di preferenza espresso nella domanda è vincolante ai fini della formazione delle singole graduatorie, che, pertanto, verranno redatte, prioritariamente, tenendo conto unicamente della “Prima Opzione” indicata dal candidato. Saranno, pertanto, dichiarati vincitori o idonei ad un determinato corso di laurea, solo coloro che, classificatisi in posizione utile
nella graduatoria di concorso del corso medesimo, abbiano indicato quel determinato corso come
“Prima Opzione” nella domanda di ammissione. Successivamente, qualora residuino dei posti, dopo aver effettuato gli scorrimenti relativi alla “Prima Opzione” ed esaurite, quindi, le relative graduatorie, si procederà, secondo quanto previsto dal successivo art. 16, all’elaborazione di nuove singole graduatorie, per ciascun corso di laurea, tenendo conto della “Seconda Opzione” espressa dai candidati (“RIPESCAGGIO”). In caso di parità di punteggio, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di parità di voto, prevarrà il candidato che abbia riportato un maggiore punteggio nella soluzione dei quesiti relativi agli argomenti di: Chimica, Biologia.
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 191/98.
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero – ivi compresi i cittadini di nazionalità cinese – saranno formate apposite graduatorie separate ciascuna per ogni categoria di cittadini non comunitari sopra citate. Essi concorreranno per una graduatoria esclusiva per la copertura dei posti ad essi riservati.