La forma, per essere tutelata contro l’imitazione servile, deve avere sempre e comunque capacità distintiva e individualizzante, ossia tale da evidenziare la sua provenienza da un determinato imprenditore [Cass. 13 marzo 2003, n. 3721: uno degli elementi costitutivi dell’azione di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti è l’originalità del prodotto imitato, nel senso che l’attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi di forma che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali ed accidentali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello]