Cerchero' di esser breve e conciso.
Ho bisogno di tutto il vostro supporto per poter fronteggiare una 'battaglia' contro la mia scuola.
Vi espongo il problema: quest'anno il numero delle assemblee studentesche di istituto e di classe è stato ridotto da una per mese a una ogni due mesi, ciò è stato giustificato dal preside della mia scuola come "attuazione del decreto legge Moratti".
Bene, io quel decreto l'ho letto in lungo e in largo (a dire il vero non proprio tutto), e di questa specifica neanche l'ombra.
Ho girato la rete e ho cercato fra i diritti dello studente, ma ho trovato notizie frammentarie, a volte utili ma non molto recenti.
Qui inizia la parte burocratica della situazione, dovreste avere un po' di pazienza e leggere attentamente. Spero ci sia qualcuno che mi possa esser d'aiuto.
Dopo varie ricerche, ho trovato una pagina web importante, con queste considerazioni (url: http://utenti.lycos.it/kollettivotra...iderazioni.htm )
In sintesi si dice che le assemblee d'isituto vengono concesse in numero diverso da scuola a scuola, a seconda della decisione del capo d'Isituto.Cominciamo dalle assemblee studentesche. La sezione del testo unico (che verrebbe abrogata da quella legge, lo ripetiamo!) è molto chiara: possono essere concesse assemblee di classe, d'istituto o del comitato studentesco: le assemblee di classe possono durare fino ad un massimo di due ore, quelle d'istituto fino ad un massimo delle ore di lezione di una giornata, entrambe devono essere concesse una volta al mese.
Dunque non si tratta di rigide norme burocratiche, ma di DIRITTI degli studenti, di tutti: questa legislazione è nazionale perciò vale ovunque sia che la vostra scuola sia a Milano, che a Napoli, a Palermo o in un qualsiasi paesino.
Andiamo a leggere cosa prevederebbe il testo di proposta di legge:
Art. 8. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie): Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Cosa significa? Molto semplice: ogni scuola stabilisce quali modalità adottare per le assemblee, la legge, infatti, si limita a garantire il diritto di riunione affidando alle scuole il compito di determinare i regolamenti interni che ne disciplinino lo svolgimento. Questo vuol dire che ogni scuola potrà darsi un proprio regolamento: scuole che continueranno a fare le assemblee una volta al mese, scuole che le faranno una volta all'anno, oppure saranno concesse assemblee solo pomeridiane, oppure della durata di un'ora soltanto: la fantasia può andare avanti, ma è meglio fermarsi qui.
Il problema di fondo è che quell' "Art. 8. - (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)" è stato soppresso.
Il testo completo della "Riforma" è apparso sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore come legge il 19 febbraio 2004, e potete consultarlo all'url http://www.lomb.cgil.it/sedi/bg/geni...ebbraio_04.htm
In questo testo apocalittico la parola "diritto" è abrogata in favore del più piacevole "diritto-dovere". Della normativa sulle assemblee studentesche non ne ho trovato neanche l'ombra, ma credo che sia questo il testo da prendere in cosiderazione:
Articolo 7. Attività educative e didattiche.
Comma 5
Sinceramente, non riesco ancora a venire a capo della situazione, e mi servirebbe una mano.5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
Confido in voi.
Grazie